Super Bonus 110% per efficientamento energetico e rischio sismico
Super Bonus 110% per efficientamento energetico e rischio sismico
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Detrazione pari a 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 in cinque anni per:
Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali dell’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso. Ammontare delle spese non superiore a 60.000 euro per ogni unità dell’edificio.
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o impianti di microcogenerazione. Ammontare delle spese non superiore a 30.000 euro per ogni unità dell’edificio comprese le spese per lo smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.
Interventi sugli edifici singoli per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o impianti di microcogenerazione. Ammontare della spesa non superiore a 30.000 euro comprese le spese per lo smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.
La percentuale di detrazione del 110% si applica anche alle spese sostenute per l’installazione di impianti fotovoltaici, schermature solari, di micro-cogeneratori e per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili purché siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra citati.
Gli interventi eseguiti devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio oppure se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante attestato APE ante e post-intervento rilasciato da un tecnico abilitato che assevera tale attestazione.
La percentuale di detrazione del 110% si applica anche alle spese di ristrutturazione finalizzate alla riduzione del rischio sismico per gli immobili ubicati nelle zone sismiche 1,2 e 3 sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
I soggetti che possono accedere al superbonus sono:
le persone fisiche (non esercenti attività di impresa arti e professioni), solo per interventi riferiti a tutte le tipologie di abitazione purché facenti parte di edifici con più unità immobiliari. Per gli interventi realizzati su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno, il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari. Questa limitazione non vale per gli interventi antisismici né per l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
condomini per qualsiasi tipologia di immobile
Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei già menzionati Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Cessione del credito o sconto in fattura
Oltre alla classica modalità di fruizione è possibile recuperare la detrazione attraverso due opzioni:
La trasformazione dell’importo speso in credito d’imposta compensabile dallo stesso contribuente o cedibile ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e altri intermediari.
Uno sconto in fattura del corrispettivo dovuto al fornitore che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e altri intermediari
Attenzione: Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto il contribuente deve richiedere il rilascio del visto di conformità. Sono richieste inoltre le asseverazioni di tecnici abilitati o dei professionisti a seconda della tipologia di intervento, da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate secondo un Provvedimento di prossima emanazione.
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