Modello 730/2021 Genova: istruzioni, novità scadenze
Modello 730/2021 Genova, la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati relativa all’anno di imposta 2020 è fissata al 30 settembre.
La bozza della dichiarazione e le relative istruzioni sono state messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate il 23 dicembre 2020.
Il modello sarà invece disponibile per i contribuenti a partire dal 30 aprile 2020.
Il documento pubblicato sul sito dell’Amministrazione finanziaria è una versione non definitiva. Tuttavia si possono già notare numerose novità:dal superbonus al nuovo bonus Irpef, che sostituisce il bonus Renzi, passando per il bonus facciate al credito d’imposta per l’acquisto di monopattini e biciclette.
Non ultima la detrazione d’imposta per le donazioni a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza coronavirus.
Modello 730/2021 Genova: la scadenza del 30 settembre
Il modello 730/2021 è lo strumento, per lavoratori dipendenti e pensionati, per la dichiarazione dei redditi del periodo di imposta 2020.
Tale dichiarazione può essere presentata attraverso le seguenti modalità:
- direttamente all’Agenzia delle Entrate;
- tramite CAF;
- tramite professionista abilitato;
- tramite sostituto di imposta.
Anche per il nuovo anno sarà disponibile la dichiarazione precompilata, uno strumento elaborato dall’Agenzia delle Entrate e messo a disposizione a partire dal 30 aprile.
La bozza del modello è stata messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate il 23 dicembre 2020.
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRIBUENTE Unic 730 Genova
La casella “Dichiarante” deve essere barrata dal contribuente che presenta la propria dichiarazione dei redditi.
Se viene presentata la dichiarazione congiunta, il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio datore di lavoro o ente pensionistico deve barrare entrambe le caselle “Dichiarante” e “Dichiarazione congiunta”, mentre il coniuge deve barrare solo la casella “Coniuge dichiarante”.
Il contribuente che presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci (compreso il minore) deve barrare la casella “Rappresentante o tutore o erede” e indicare il proprio codice fiscale nella casella “Codice fiscale del rappresentante o tutore o erede”. In tal caso, la casella “Dichiarante” non deve essere barrata.
L’erede che presenta la dichiarazione per conto del contribuente deceduto barra la casella “Rappresentante o tutore o erede” e indica il proprio codice fiscale nella casella “Codice fiscale del rappresentante o tutore o erede”. In tal caso, non occorre barrare la casella “Dichiarante”.
Nella casella “Codice fiscale” deve essere indicato il codice fiscale del contribuente. Il codice fiscale deve corrispondere a quello indicato nella tessera sanitaria o, nel caso in cui non sia stata ancora emessa, a quello risultante dall’apposito tesserino rilasciato dall’Amministrazione finanziaria.
La casella “Soggetto fiscalmente a carico di altri” deve essere compilata barrata con il codice ‘1’ dal contribuente con reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili, con il codice ‘2’ dai figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro al lordo degli oneri deducibili (vedi il successivo capitolo “Familiari a carico”).
La casella “730 integrativo” deve essere compilata dal contribuente che presenta una dichiarazione integrativa (vedi, nella parte II, il capitolo “Rettifica del modello 730”) indicando:
- il codice ‘1‘ se l’integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria o un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario;
- il codice ‘2‘ se l’integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”;
- il codice ‘3‘ se l’integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” sia i dati relativi alla determinazione dell’imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario.
Nel caso di 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio o nel caso di 730 presentato per conto del contribuente deceduto (vedi nella Parte I il paragrafo “Chi può presentare il Mod. 730”), va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto”.
Il contribuente può evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione dei redditi, indicando un apposito codice nella casella “Situazioni particolari”. Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche. Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l’Agenzia delle Entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare. La casella “Quadro K” deve essere barrata se il contribuente è obbligato:
- ad effettuare la comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori;
- a comunicare i dati catastali del condominio nel caso di recupero del patrimonio edilizio.
Dati del contribuente
Vanno riportati negli appositi spazi il cognome e il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della relativa provincia.
Chi è nato all’estero deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita senza compilare lo spazio relativo alla provincia. In caso di dichiarazione presentata per conto di persona incapace, compreso il minore, si rimanda al successivo paragrafo “Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente”.
Se qualcuno dei dati anagrafici indicati nella tessera sanitaria o nel tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate per ottenerne la variazione. Fino a quando la variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale che gli è stato attribuito, anche se sbagliato.
Residenza anagrafica
La residenza anagrafica deve essere indicata solo se il contribuente ha variato la propria residenza nel periodo dal 1° gennaio 2019 alla data in cui presenta la dichiarazione.
Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell’indirizzo nell’ambito dello stesso Comune.
Se la residenza è stata variata occorre indicare:
- i dati della nuova residenza alla data di consegna del mod. 730, avendo cura di riportare negli appositi spazi i dati relativi a: Comune, sigla della provincia, CAP, tipologia (via, viale, piazza, largo ecc.), indirizzo, numero civico, frazione, se presente;
- il giorno, il mese e l’anno in cui è intervenuta la variazione.
La residenza anagrafica deve essere indicata anche dai contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione dei redditi, i quali devono barrare la casella “Dichiarazione presentata per la prima volta”.
L’indicazione del numero di telefono, di cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica consente di ricevere dall’Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Domicilio fiscale per l’attribuzione dell’addizionale regionale e dell’addizionale comunale
Il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica. In casi particolari l’amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello di residenza.
Il domicilio fiscale consente di individuare la Regione e il Comune per i quali è dovuta rispettivamente l’addizionale regionale e comunale.
Domicilio fiscale al 1° gennaio 2019
Il rigo “Domicilio fiscale al 1/1/2019” va sempre compilato indicando il domicilio alla data del 1/1/2019.
Se la residenza è variata, gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, pertanto il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare il rigo relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2019.
Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2018 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2018 indicare il nuovo domicilio. I contribuenti che si sono trasferiti in Italia nel corso dell’anno 2019 devono indicare il domicilio fiscale nel quale hanno trasferito la residenza.
Si ricorda che non possono utilizzare il mod. 730 i contribuenti che nel 2019 e/o nel 2020 non sono residenti in Italia (vedi in Appendice la voce “Condizioni per essere considerati residenti”).
Se il comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta dal 2016 fino al 1° gennaio 2019 compreso e se tale comune ha deliberato aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei comuni estinti, compilare la casella “Fusione comuni” indicando l’apposito codice identificativo dell’ex comune riportato nella tabella denominata “Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella “Fusione Comuni” del rigo “Domicilio fiscale al 1° gennaio 2018” presente in Appendice.
Per alcuni casi particolari si rimanda alle istruzioni fornite successivamente.
Domicilio fiscale al 1° gennaio 2020
Il rigo “Domicilio fiscale al 1/1/2020” va compilato solo se il comune è diverso dal quello al 1° gennaio 2019.
Se la residenza è variata, il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare il rigo relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2020.
Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2019 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2019 indicare il nuovo domicilio.
Se la variazione è dovuta alla fusione, anche per incorporazione, di comuni preesistenti il rigo non va compilato.
Se il comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta dal 2016 al 2019 e se tale comune ha deliberato aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei comuni estinti, il rigo va compilato e nella casella “Fusione comuni” va indicato l’apposito codice identificativo dell’ex comune riportato nella tabella denominata “Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella “Fusione Comuni” del rigo “Domicilio fiscale al 1° gennaio 2020” presente in Appendice.
Per alcuni casi particolari si rimanda alle istruzioni fornite successivamente.
Casi particolari
Trasferimento da un municipio ad un altro nell’ambito dello stesso comune risultante dalla fusione di altri comuni, che ha deliberato aliquote differenziate
Se il contribuente risiede in un comune fuso (risultante dalla fusione di altri comuni) che ha deliberato aliquote differenziate per ciascuno dei municipi riferiti ai comuni estinti ed il municipio di residenza al 1/1/2019 è diverso da quello di residenza al 1/1/2020, deve essere compilato sia il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2019, riportando nella casella “Fusione Comuni” il codice identificativo del municipio nel quale si risiedeva a tale data, che il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2020, riportando nella casella “Fusione Comuni” il codice identificativo del municipio nel quale si risiede a tale data.
Nuovo comune sorto dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più comuni che continuano ad esistere
Se il contribuente risiede in un nuovo comune risultante dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più comuni che continuano ad esistere, deve essere compilato sia il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2019, riportando i dati del comune originario (comune dal quale si è distaccata una parte di territorio), che il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2020, riportando i dati del nuovo comune. Nel rigo relativo al domicilio fiscale al 1/1/2020 non deve essere compilata la casella “Fusione Comuni”.
Casi particolari addizionale regionale
La casella ‘Casi particolari addizionale regionale’ va compilata con il codice “1” esclusivamente da coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto, Basilicata o Lazio e si trovano nelle condizioni riportate in Appendice alla voce “Addizionale regionale casi particolari”, al fine di fruire di un’aliquota agevolata. Coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto nel Lazio e richiedono l’agevolazione per se stessi indicano il codice 2.
La casella ‘Casi particolari addizionale regionale’ va compilata con il codice “3” esclusivamente dai contribuenti italiani o comunitari provenienti da altre zone italiane o estere, di età inferiore ai 45 anni che hanno trasferito la propria residenza in un comune ligure nel corso del 2018 e purché sia mantenuta per tutto il periodo di vigenza dell’agevolazione (2019 e 2020)
La casella ‘Casi particolari addizionale regionale’ va compilata con il codice “3” esclusivamente dai contribuenti italiani o comunitari
provenienti da altre zone italiane o estere, di età inferiore ai 45 anni che hanno trasferito la propria residenza in un comune ligure nel
corso del 2018 e purché sia mantenuta per tutto il periodo di vigenza dell’agevolazione (2019 e 2020)
Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente
I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione per conto del contribuente deceduto o per conto di persona incapace, compreso il minore, possono utilizzare il mod. 730, purché il contribuente per il quale si presenta la dichiarazione abbia le condizioni per usare questo modello (vedi il paragrafo “Chi può presentare il mod. 730”).
Chi presenta la dichiarazione per conto di terzi deve compilare due modelli 730 riportando in entrambi il codice fiscale del contribuente (deceduto o minore o tutelato o beneficiario) e quello del soggetto che presenta la dichiarazione per conto di altri ovvero il codice fiscale dell’erede o del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.
Nel primo mod. 730:
- barrare la casella “Dichiarante”;
- barrare la casella:
- ‘Tutelato’ – nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall’amministratore di sostegno per la persona con limitata capacità di agire;
- ‘Minore’ – nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall’usufrutto legale;
- ‘Deceduto’ – nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dall’erede del contribuente deceduto. In tal caso occorre compilare con la lettera “A” anche la casella “730 senza sostituto” presente nel frontespizio del modello 730 e barrare la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto” presente nella sezione “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.
- riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.
Nel secondo mod. 730 è necessario:
- barrare nel rigo “Contribuente”, la casella“Rappresentante o tutore o erede”;
- compilare soltanto i riquadri“Dati anagrafici” e “Residenza anagrafica”, incluso il rigo “Telefono e posta elettronica”, riportando i dati del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno. Non deve essere compilato il campo “data della variazione” e non deve essere barrata la casella “Dichiarazione presentata per la prima volta”.
Si ricorda che in questi casi non è possibile presentare una dichiarazione congiunta e che i redditi di chi presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.
In entrambi i modelli deve essere apposta la sottoscrizione della persona che presenta la dichiarazione.